I certificati rilasciati alle imprese dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono validi fino al 30 giugno 2020.
Si ricorda che tali certificati di sussistenza dei requisiti (c.d. DURF), stabiliti dall’articolo 17-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997, sono rilasciati dall’Agenzia delle Entrate alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici in possesso dei requisiti prescritti dalla citata norma (essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi etc.), affinché queste ultime possano procedere alla comunicazione al committente nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza previsto per il versamento delle ritenute.
La proroga del termine di validità dei certificati è stabilita dall’articolo 23 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), commentato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2020, n. 9/E.
La presente circolare fa salvi i chiarimenti forniti dalla precedente circolare n. 8/E del 2020 (si veda News 10 aprile 2020, n. 29).